Art. 2
Definizioni
In vigore dal 21 set 2016
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) sito di interesse nazionale: sito oggetto di interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
b) area portuale: struttura naturale o artificiale, posta sul litorale in grado di fornire protezione da avverse condizioni meteo e di consentire l'approdo e l'ormeggio a imbarcazioni, il carico/scarico merci e l'imbarco/sbarco di persone;
c) area marino costiera: area compresa tra la linea di costa, ovvero la zona di interfaccia o di transizione tra terra e mare, che può presentare forme e dinamiche diverse, non prestandosi per definizione a rigidi confini spaziali, e il limite della perimetrazione del sito di interesse nazionale;
d) corpo idrico di provenienza: elemento distinto e significativo di acque superficiali e relativi fondali di un bacino artificiale, di un fiume o canale o parte di essi nonché di ambienti di transizione o di aree marino costiere, posti in sito di interesse nazionale e dal quale provengono i materiali dragati;
e) reimpiego: immissione o refluimento dei materiali dragati nell'ambito del corpo idrico di provenienza anche al fine di rifacimento degli arenili, per la formazione di terreni costieri, per il miglioramento dello stato dei fondali attraverso attività di capping o per il riempimento di casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento ovvero impieghi a terra o in aree con falda naturalmente salinizzata;
f) deposito temporaneo: temporaneo stoccaggio dei materiali dragati in strutture appositamente create nella zona di intervento ed autorizzate con provvedimento dell'autorità competente in cui sono indicate le specifiche prescrizioni tecniche atte a garantire il corretto contenimento del materiale e la durata che, ai sensi l', comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 non può eccedere il periodo massimo di trenta mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-07-15;172#art-2