deposito temporaneo

Definizione data dalla norma indicata.

temporaneo stoccaggio dei materiali dragati in strutture appositamente create nella zona di intervento ed autorizzate con provvedimento dell'autorità competente in cui sono indicate le specifiche prescrizioni tecniche atte a garantire il corretto contenimento del materiale e la durata che, ai sensi l'articolo 5, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 non può eccedere il periodo massimo di trenta mesi.

Fonte: d-2016-07-15-172art. 2
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