Art. 4

Modalità di reimpiego dei materiali dragati

In vigore dal 21 set 2016
1. Ai fini del reimpiego dei materiali dragati nell'ambito del corpo idrico di provenienza e per la relativa autorizzazione all'utilizzo degli stessi, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il progetto di dragaggio individua: a) l'idoneità dei sedimenti a essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero utilizzati per il rifacimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di capping; b) l'idoneità dei sedimenti ad essere impiegati a terra o in aree con falda naturalmente salinizzata; c) l'idoneità dei sedimenti ad essere refluiti in strutture di contenimento.
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Modalità di reimpiego dei materiali dragati (Art. 4 Regolamento recante la disciplina delle modalita' e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.) — Testo vigente | Portale Normativo