Art. 6

Norme transitorie

In vigore dal 21 set 2016
1. Le caratterizzazioni dei fondali in aree diverse da quelle portuali, e comunque interne alla perimetrazione dei siti di interesse nazionale, realizzate con criteri analoghi a quelli riportati nell'allegato A del decreto ministeriale 7 novembre 2008 e verificate dall'ARPA territorialmente competente restano valide e efficaci ai fini di cui all' purchè realizzate prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 15 luglio 2016 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2808
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Norme transitorie (Art. 6 Regolamento recante la disciplina delle modalita' e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.) — Testo vigente | Portale Normativo