Art. 3
Progetto di dragaggio
In vigore dal 21 set 2016
1. Ai fini di non pregiudicare le operazioni di bonifica del sito di interesse nazionale, il progetto di dragaggio, presentato ai sensi dell'articolo 5-bis comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, deve contenere:
a) i risultati della caratterizzazione dell'area da dragare, e ove necessario, i risultati della caratterizzazione del sito di reimpiego;
b) l'individuazione dell'area da dragare mediante l'indicazione delle coordinate geografiche dei vertici che compongono l'area nel sistema di riferimento WGS84;
c) le metodologie prescelte per l'intero processo di gestione del sedimento dragato o delle singole frazioni dello stesso, dal dragaggio fino alla collocazione o riutilizzo finali, secondo le indicazioni dell'allegato A al presente decreto, ed il relativo cronoprogramma delle attività;
d) i metodi e le misure previste per la mitigazione degli effetti attesi derivanti dalle modalità operative e gestionali prescelte, secondo le indicazioni dell'allegato A al presente decreto;
e) il piano di monitoraggio previsto per l'intero processo di movimentazione e gestione del sedimento, secondo le indicazioni dell'allegato A al presente decreto;
f) le modalità di verifica dei fondali dragati;
g) il progetto di realizzazione di eventuali casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento destinate ad accogliere il sedimento dragato o le singole frazioni dello stesso;
h) le modalità di gestione dei sedimenti dragati a terra secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
2. Nel caso in cui la Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 consideri che il progetto di dragaggio vada assoggettato a valutazione di impatto ambientale, il termine di 30 giorni di cui all'articolo 5-bis, comma 1, è interrotto nelle more della presentazione dello studio di impatto ambientale da parte del proponente e del completamento della procedura di VIA da parte dell'autorità competente, nel rispetto dei termini fissati dalla normativa vigente.
3. La documentazione è depositata su supporto informatico, contestualmente, presso gli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I predetti Ministeri hanno la facoltà di chiedere un'integrazione della documentazione, una verifica della sussistenza dei requisiti o un approfondimento d'indagine al proponente o, una richiesta di parere agli enti e agenzie deputati al monitoraggio ambientale e sanitario. In tale caso il termine di cui all'articolo 5-bis, comma 1, è interrotto nelle more della trasmissione, entro il termine fissato dalla richiesta e non oltre 30 giorni, dalle relative integrazioni o pareri.
4. Ai fini del reimpiego dei sedimenti dragati e per la relativa autorizzazione all'utilizzo degli stessi in ambiente marino o terrestre, e fatte salve le eventuali competenze delle regioni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può convocare un apposito tavolo tecnico per la valutazione del progetto e delle documentazioni integrative pervenute, finalizzato all'esame congiunto degli aspetti ambientali con le autorità ed agenzie ambientali competenti in materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-07-15;172#art-3