Art. 3

Forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento

In vigore dal 6 ago 2016
Forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento 1. Il gestore consulta il personale che lavora nello stabilimento tramite i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 2. Ai fini della consultazione, il gestore mette a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, almeno quindici giorni prima dell'incontro di cui al comma 3, le seguenti informazioni: a) gli elementi dell'analisi dei rischi utilizzati per la predisposizione del PEI; b) la versione in bozza del PEI; c) le azioni previste per la formazione specifica di tutto il personale coinvolto nella pianificazione dell'emergenza che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici; d) ogni altro elemento utile alla comprensione del PEI e, comunque, ogni documento rilevante. 3. Prima di adottare, rivedere o aggiornare il PEI, il gestore o i suoi rappresentanti incontrano i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Dell'incontro è redatto apposito verbale, che è parte integrante del PEI, ed è depositato presso lo stabilimento a disposizione delle autorità competenti di cui agli articoli 10 e 27 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. 4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel corso dell'incontro di cui al comma 3, possono formulare osservazioni o proposte sulla versione in bozza del PEI, delle quali il gestore tiene conto e ne mantiene apposita registrazione nel verbale di cui al comma 3 medesimo.
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Forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento (Art. 3 Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora nello stabilimento, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.) — Testo vigente | Portale Normativo