Art. 3 · Forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento

Art. 3

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Forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento

In vigore dal 6 ago 2016
Forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento 1. Il gestore consulta il personale che lavora nello stabilimento tramite i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 2. Ai fini della consultazione, il gestore mette a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, almeno quindici giorni prima dell'incontro di cui al comma 3, le seguenti informazioni: a) gli elementi dell'analisi dei rischi utilizzati per la predisposizione del PEI; b) la versione in bozza del PEI; c) le azioni previste per la formazione specifica di tutto il personale coinvolto nella pianificazione dell'emergenza che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici; d) ogni altro elemento utile alla comprensione del PEI e, comunque, ogni documento rilevante. 3. Prima di adottare, rivedere o aggiornare il PEI, il gestore o i suoi rappresentanti incontrano i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Dell'incontro è redatto apposito verbale, che è parte integrante del PEI, ed è depositato presso lo stabilimento a disposizione delle autorità competenti di cui agli articoli 10 e 27 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. 4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel corso dell'incontro di cui al comma 3, possono formulare osservazioni o proposte sulla versione in bozza del PEI, delle quali il gestore tiene conto e ne mantiene apposita registrazione nel verbale di cui al comma 3 medesimo.
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