Art. 4

Disposizioni finali

In vigore dal 6 ago 2016
1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trova più applicazione l'allegato F allo stesso decreto legislativo. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 6 giugno 2016 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro dell'interno Alfano Il Ministro della salute Lorenzin Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2326
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-06-06;138#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni finali (Art. 4 Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora nello stabilimento, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.) — Testo vigente | Portale Normativo