Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 6 ago 2016
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO IL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 117 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante recepimento della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, e, in particolare, l'articolo 20, comma 5, che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute, dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza unificata, disciplina le forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento relativamente al piano di emergenza interna, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1998, n. 400; Visto l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, che prevede, tra l'altro, che, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 20, comma 5, si applicano le disposizioni recate dall'allegato F al decreto legislativo medesimo; Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 gennaio 2016; Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 5 maggio 2016; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 0010482 del 12 maggio 2016; Adotta il seguente regolamento: Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le forme di consultazione del personale che lavora negli stabilimenti di soglia superiore, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, che il gestore attua per procedere alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza interna, di seguito PEI. 2. L'obbligo di consultazione del personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, riguarda la stesura iniziale del PEI nonché i successivi aggiornamenti e revisioni.
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-06-06;138#art-1

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Ambito di applicazione (Art. 1 Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora nello stabilimento, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.) — Testo vigente | Portale Normativo