Art. 2
Definizioni
In vigore dal 6 ago 2016
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di «stabilimento», «stabilimento di soglia superiore» e «gestore» di cui all' del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonché la seguente:
1) per «personale che lavora nello stabilimento» si intende il personale che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, all'interno dello stabilimento. Al personale così definito è equiparato il personale alle dipendenze di terzi o autonomo preposto, anche occasionalmente, all'esercizio, alla manutenzione, ai servizi generali o agli interventi d'emergenza o ad operazioni connesse a tali attività o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-06-06;138#art-2