Art. 2

Definizioni

In vigore dal 6 ago 2016
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di «stabilimento», «stabilimento di soglia superiore» e «gestore» di cui all' del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonché la seguente: 1) per «personale che lavora nello stabilimento» si intende il personale che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, all'interno dello stabilimento. Al personale così definito è equiparato il personale alle dipendenze di terzi o autonomo preposto, anche occasionalmente, all'esercizio, alla manutenzione, ai servizi generali o agli interventi d'emergenza o ad operazioni connesse a tali attività o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora nello stabilimento, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.) — Testo vigente | Portale Normativo