Art. 8

Disposizioni transitorie

In vigore dal 15 gen 2016
1. Gli si applicano dall'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del presente regolamento. 2. Il bilancio preventivo relativo al primo esercizio finanziario di vigenza della nuova disciplina è redatto secondo il presente regolamento. I bilanci preventivi eventualmente presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono conseguentemente adeguati. 3. Il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario in corso alla data di pubblicazione del presente regolamento è redatto secondo la disciplina previgente. 4. Gli inventari sono adeguati entro la fine del secondo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 dicembre 2015 Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Gentiloni Silveri Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 3203
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