Art. 6
Modifiche al titolo VII
In vigore dal 15 gen 2016
1. All'articolo 78, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'attività di revisione dei conti è affidata, con decreto del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, a due dipendenti di ruolo dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio nella stessa città o nel medesimo Paese o in Paesi dell'area, designando, se possibile, il personale con funzioni amministrative o contabili di qualifica più elevata, ivi incluso quello dirigenziale.»;
b) al comma 3 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I revisori attestano, sulla base della documentazione a corredo del conto consuntivo, che i pagamenti effettuati dall'istituto corrispondano a prestazioni effettivamente rese per lo svolgimento delle attività istituzionali, nel rispetto delle norme italiane, nonché delle norme e degli usi locali. Essi accertano altresì l'avvenuta esecuzione e la verbalizzazione dei passaggi di consegne tra direttori.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2015-12-03;211#art-6