Art. 5
Modifiche al titolo V
In vigore dal 15 gen 2016
1. All'articolo 63 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «di importo non superiore a 50 milioni di lire si provvede, di regola, mediante trattativa privata» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede mediante stipula di contratti, secondo le disposizioni applicabili alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari»;
b) il comma 2 è abrogato.
2. Gli articoli 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 sono abrogati.
3. All'articolo 72, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, in fine, sono soppresse le parole: «, salvo quanto previsto nel successivo comma 2 del presente articolo»;
b) il comma 2 è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2015-12-03;211#art-5