Art. 5

Modifiche al titolo V

In vigore dal 15 gen 2016
1. All'articolo 63 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole «di importo non superiore a 50 milioni di lire si provvede, di regola, mediante trattativa privata» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede mediante stipula di contratti, secondo le disposizioni applicabili alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari»; b) il comma 2 è abrogato. 2. Gli articoli 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 sono abrogati. 3. All'articolo 72, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, in fine, sono soppresse le parole: «, salvo quanto previsto nel successivo comma 2 del presente articolo»; b) il comma 2 è abrogato.
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