Art. 2

Modifiche al titolo II

In vigore dal 15 gen 2016
1. Al titolo II, prima del capo I, è inserito il seguente articolo: «Art. 19-bis (Principi generali). - 1. La gestione finanziaria degli istituti avviene secondo i principi della gestione di cassa. 2. L'elaborazione, la trasmissione, l'archiviazione e la conservazione dei documenti e delle comunicazioni relative alla gestione avvengono, di regola, in coerenza con i principi dell'amministrazione digitale stabiliti dalla legislazione vigente, secondo le modalità ed i criteri per la gestione elettronica dei flussi documentali e per la dematerializzazione degli atti amministrativi e contabili del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.». 2. All'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 dopo le parole «Entro trenta giorni la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare» sono aggiunte le seguenti «, d'intesa, per la parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche accreditate negli eventuali altri Paesi nei quali opera l'istituto,» e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente «In mancanza di intesa tra le rappresentanze diplomatiche competenti, le osservazioni di ciascuna di esse sono trasmesse al Ministero.»; b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Contestualmente all'approvazione, il Ministero dà comunicazione del bilancio preventivo o l'eventuale assestamento all'ufficio centrale del bilancio mediante evidenze informatiche.». 3. All'articolo 21, comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «lire italiane» sono sostituite dalla parola «euro»; b) in fine, aggiungere le parole «quale risulta dal sito web della Banca d'Italia». 4. All'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono soppresse le parole «Fondo di riserva ed»; b) al comma 3, le parole «, il cui numero può essere ridotto o integrato in relazione alle peculiari esigenze dei singoli istituti e le cui» sono sostituite dalle seguenti parole: «che possono essere modificati in relazione ad esigenze sopravvenute, con provvedimento del Ministero degli affari esteri e dello cooperazione internazionale. Le». 5. All'articolo 25, comma 1 le parole «della locale rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente» sono sostituite dalle seguenti «delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari competenti». 6. L'articolo 26 è abrogato. 7. All'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le variazioni di bilancio che comportano storni da un titolo all'altro sono disposte dal direttore con proprio atto e comunicate immediatamente all'ufficio o agli uffici competenti per l'indirizzo e la vigilanza a norma dell', comma 2, che, nel termine di dieci giorni, possono formulare osservazioni. Resta comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.». 8. All'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola «Ministro» è sostituita da «Ministero»; b) al comma 2, le parole «lire italiane» sono sostituite dalla parola «euro». 9. All'articolo 29, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, dopo la parola «Riscossione» sono aggiunte «e registrazione»; b) al comma 3, la parola «sono» è sostituita da «possono essere»; c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma: «6-bis. Le entrate sono annotate nei pertinenti registri, che contengono le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) capitolo di bilancio; c) nome e cognome o denominazione del debitore; d) causale della riscossione; e) importo; f) data di esigibilità; g) data di effettiva riscossione.». 10. L'articolo 30 è abrogato. 11. L'articolo 33 è sostituito dal seguente: «Art. 33 (Ordinazione della spesa). - 1. Il pagamento delle spese è ordinato dal direttore dell'istituto entro i limiti delle previsioni di cassa.». 12. L'articolo 34 è sostituito dal seguente: «Art. 34 (Documentazione e registrazione delle spese e dei pagamenti). - 1. Gli impegni assunti verso terzi per contratti ed altre obbligazioni e i relativi pagamenti sono corredati della documentazione giustificativa della spesa. 2. Per ogni spesa e per i relativi pagamenti nei pertinenti registri sono annotate le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) capitolo del bilancio; c) nome e cognome o denominazione del creditore; d) causale; e) importo; f) modalità di pagamento; g) data di assunzione dell'impegno; h) data dei pagamenti.». 13. All'articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, sono soppresse le parole «di estinzione dei mandati»; b) all'alinea del comma 1, le parole «mandati di pagamento siano estinti» sono sostituite dalla seguenti: «pagamenti siano effettuati»; c) al comma 2, le parole «sul mandato di pagamento» sono soppresse; d) il comma 3 è abrogato. 14. All'articolo 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «un Paese limitrofo» sono sostituite da «altro Paese»; b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. In aggiunta al conto corrente di cui al comma 1, l'istituto può, se necessario, accendere un conto corrente in ciascuno dei Paesi diversi da quello nel quale abbia la sede e per i quali esso sia competente. La convenzione è approvata con decreto emanato, d'intesa tra loro, dalle rappresentanze diplomatiche cui compete la vigilanza sull'istituto a norma dell', comma 2.»; c) il comma 3 è abrogato. 15. L'articolo 37 è sostituito dal seguente: «Art. 37 (Gestione del fondo per piccole spese). - 1. Il direttore può dotare un dipendente dell'istituto di un fondo economale, di importo non superiore a euro 3.000 reintegrabile durante l'esercizio per non più di tre volte, previa approvazione del relativo rendiconto da parte del direttore. 2. Con il fondo il dipendente di cui al comma 1 provvede autonomamente al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali, delle spese postali, di locomozione e per l'acquisto di giornali nonché di pubblicazioni periodiche e simili, ciascuna di importo non superiore a euro 500. 3. I pagamenti sono immediatamente annotati dal dipendente di cui al comma 1 su apposito registro e imputati sui pertinenti capitoli del bilancio dell'istituto. 4. Al termine dell'esercizio o quando il direttore dispone la fine della gestione economale, il dipendente di cui al comma 1, previa approvazione del rendiconto del fondo da parte del direttore, restituisce all'Istituto l'eventuale importo residuo. 5. Il dipendente di cui al comma 1 risponde in proprio delle spese non approvate dal direttore.». 16. All'articolo 38, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, le parole «possono avvalersi, in relazione alle effettive esigenze,» sono sostituite dalle seguenti «si avvalgono»; b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: «3-bis. Il direttore dell'istituto o altro dipendente di ruolo dell'istituto da lui delegato è responsabile della tenuta delle scritture di cui al presente articolo. È coadiuvato dal dipendente dell'istituto incaricato delle funzioni amministrativo-contabili, cui sono attribuite le responsabilità dell'istruttoria dei relativi procedimenti.». 17. All'articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il libro giornale»; 2) dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti: «a-bis) il registro di cassa; a-ter) il registro conti correnti bancari;»; 3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le scritture patrimoniali previste per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari»; 4) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) un registro per la rilevazione delle entrate proprie accertate sulla base di contratti ed altri tipi di obbligazioni di terzi»; b) il comma 2 è abrogato. 18. All'articolo 40, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il conto consuntivo è redatto in euro e si compone del rendiconto finanziario, del riassunto generale del movimento amministrativo e del prospetto riepilogativo di gestione del fondo scorta, stilati secondo i modelli allegati al presente regolamento, utilizzando per la conversione delle poste in valuta straniera il cambio vigente alla data di chiusura del bilancio stesso quale risulta dal sito web della Banca d'Italia.». 19. All'articolo 41 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole «almeno trenta giorni prima del termine di cui al successivo comma 3 del presente articolo è sottoposto all'esame del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è sottoposto all'esame»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Entro il 30 aprile, la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare trasmettono al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il conto consuntivo dell'esercizio precedente, esprimendo il proprio parere d'intesa, per la parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche accreditate negli eventuali altri Paesi nei quali l'istituto opera. Della trasmissione è data comunicazione, mediante evidenze informatiche, all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»; c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Entro novanta giorni dalla ricezione del conto consuntivo il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica l'approvazione o le proprie osservazioni all'istituto e alla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare competente, che forniscono riscontro entro trenta giorni. 3-ter. Il conto consuntivo approvato dal Ministero è trasmesso all'ufficio centrale del bilancio entro dieci giorni dall'approvazione, per i successivi controlli di regolarità amministrativa e contabile, espletati per mezzo di adeguati strumenti informatici, avvalendosi anche delle attestazioni delle verifiche di cui all'articolo 78. 3-quater. Gli istituti inoltrano, conformemente ai principi dell'amministrazione digitale, la documentazione giustificativa a corredo dei consuntivi inclusi nei programmi di controllo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o della Corte dei conti entro i termini indicati dai programmi stessi. 3-quinquies. La documentazione giustificativa in originale delle entrate e delle spese è conservata agli atti della sede per un periodo di cinque anni. La stessa è trasmessa, conformemente ai principi dell'amministrazione digitale, entro tale termine a richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'Ufficio centrale del bilancio o della Corte dei conti.». 20. Al capo VII la rubrica è sostituita dalla seguente: «Capo VII - Finanziamenti a destinazione vincolata». 21. L'articolo 45 è abrogato e, successivamente, è inserito il seguente: «Art. 45-bis (Erogazione di spese su finanziamenti dell'Unione europea o di Stati membri). - 1. Le somme diverse dalla dotazione finanziaria di cui all', comma 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, finanziate da parte dell'Unione europea o da Stati membri dell'Unione agli Istituti italiani di cultura, sono gestite e rendicontate secondo le istruzioni fornite dal soggetto finanziatore. 2. Il direttore dell'istituto dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto mediante ordini di pagamento a valere sui finanziamenti. 3. Le entrate e le uscite relative sono imputate sul bilancio dell'istituto in una voce specifica delle partite di giro.».
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Modifiche al titolo II (Art. 2 Regolamento recante modifiche al decreto 27 aprile 1995, n. 392, sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero.) — Testo vigente | Portale Normativo