Art. 3

Modifiche al titolo III

In vigore dal 15 gen 2016
1. L'articolo 50, comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nella gestione dei beni mobili e immobili l'istituto applica le disposizioni vigenti in materia per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, avvalendosi di un programma informatico fornito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Relativamente ai beni immobili appartenenti allo Stato ubicati all'estero, il programma informatico assicura la coerenza e la fruibilità dei dati con quanto previsto per le scritture patrimoniali informatizzate inerenti ai beni immobili statali gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze.». 2. Gli articoli 51, 52 e 53 sono abrogati. 3. All'articolo 54 sono apportate le seguenti modificazioni: a. la rubrica è sostituita dalla seguente: «Scritture patrimoniali»; b. sono abrogati i commi da 1 a 3; c. al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Oltre alle scritture patrimoniali previste per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, l'istituto iscrive gli audiovisivi, nonché i libri ed il materiale bibliografico in genere in registri sussidiari separati.». 4. L'articolo 55 è sostituito dal seguente: «Art. 55 (Consegnatari). - 1. Il direttore è consegnatario dei beni immobili e nomina tra i dipendenti di ruolo dell'istituto il consegnatario dei beni mobili. In mancanza di altro dipendente di ruolo, le funzioni di consegnatario dei beni mobili sono svolte dal direttore. Se nell'istituto non presta servizio alcun dipendente di ruolo, il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare attribuisce tali funzioni al consegnatario della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare. 2. In caso di sostituzione del consegnatario, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto dal cessante e dal subentrante. 3. Si applica, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.». 5. All'articolo 56, comma 3, sono soppresse le parole «vistato dalla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare competente» e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente «Si applica l' del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, e successive modificazioni.». 6. All'articolo 58, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Il direttore provvede alla rendicontazione annuale dei beni iscritti nel registro di facile consumo ed alla redazione della relazione illustrativa.».
Storico versioni

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