Art. 6
Sistema di tracciabilità e relativa documentazione
In vigore dal 17 dic 2013
1. Il gestore dell'impianto deve garantire la presenza costante di un sistema di tracciabilità delle materie prime e dei sottoprodotti di cui al presente decreto impiegati nell'impianto in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme europee e nazionali in materia di tracciabilità e sostenibilità.
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2013-10-09;139#art-6