Art. 5
Aree di stoccaggio dei sottoprodotti
In vigore dal 17 dic 2013
1. I sottoprodotti, di cui all', prima di essere impiegati negli impianti, debbono essere stoccati in idonee aree di deposito individuate all'interno dello stabilimento.
2. Lo stoccaggio dei sottoprodotti deve essere funzionalmente distinto e separato dall'area adibita al deposito delle materie prime impiegate nell'impianto.
3. L'area di stoccaggio dei sottoprodotti deve essere adeguatamente attrezzata al fine di assicurare tutte le cautele necessarie ad evitare emissioni nocive per la salute umana o l'ambiente.
4. L'area di stoccaggio dei sottoprodotti e l'area di deposito delle materie prime debbono consentire in ogni momento la massima accessibilità per procedere ai relativi monitoraggi e controlli.
5. Il rispetto dei requisiti di cui ai commi precedenti è verificato nell'ambito del procedimento di autorizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2013-10-09;139#art-5