Art. 9

Disciplina dello stoccaggio e dell'impiego dei liquidi combustibili prodotti

In vigore dal 17 dic 2013
1. I bioliquidi combustibili prodotti dagli impianti di cui al presente decreto, non direttamente avviati alla combustione all'interno del medesimo impianto, possono essere stoccati all'interno dello stesso e poi utilizzati, quali componenti di carburanti per autotrazione, nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa anche fiscale in materia di carburanti.
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