Art. 9
Disciplina dello stoccaggio e dell'impiego dei liquidi combustibili prodotti
In vigore dal 17 dic 2013
1. I bioliquidi combustibili prodotti dagli impianti di cui al presente decreto, non direttamente avviati alla combustione all'interno del medesimo impianto, possono essere stoccati all'interno dello stesso e poi utilizzati, quali componenti di carburanti per autotrazione, nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa anche fiscale in materia di carburanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2013-10-09;139#art-9