Art. 4
Impianti di cogenerazione
In vigore dal 17 dic 2013
1. Per garantire la massima efficienza energetica degli impianti di bioraffinazione e l'ottimizzazione dell'intero ciclo produttivo, l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di bioraffinazione include anche, qualora richiesta dagli operatori di cui all', l'autorizzazione all'installazione, all'interno dello stabilimento, di impianti di cogenerazione per la produzione di energia elettrica alimentati dagli stessi bioliquidi combustibili o dai sottoprodotti derivanti dal loro ciclo produttivo.
2. Qualora lo sfruttamento dei bioliquidi o dei sottoprodotti di cui al comma 1 avvenga tramite impianti di cogenerazione, il calore eventualmente utilizzato per la formazione dei prodotti della bioraffineria è considerato calore utile al fine della definizione di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 agosto 2011. Nel caso di cogenerazione ad alto rendimento valgono le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 settembre 2011 con il relativo accesso ai titoli di efficienza energetica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare del 28 dicembre 2012.
3. Negli impianti di cogenerazione di cui al comma 1 possono essere impiegate le biomasse, il cui utilizzo è stato autorizzato per l'impianto di bioraffinazione, e i sottoprodotti da biomasse di filiera corta di cui alla Tabella 1 A punto 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 6 luglio 2012.
Storico versioni
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