Art. 2

Procedure di autorizzazione

In vigore dal 17 dic 2013
1. In sede di prima applicazione del presente decreto gli operatori che intendono realizzare ed esercire un impianto di bioraffinazione di seconda e terza generazione alimentato da biomasse provenienti da filiera corta debbono allegare alla relativa richiesta il Piano di approvvigionamento di cui all'. 2. Per gli impianti di cui al comma 1 si applicano le modalità di autorizzazione di cui all' del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 3. Al fine dell'attuazione di quanto stabilito al comma 2 e con le modalità individuate al comma 4, le Regioni e le Provincie Autonome entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano le proprie disposizioni adottate in attuazione delle linee guida emanate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, al fine di consentire la realizzazione di bioraffinerie negli ambiti territoriali di competenza. 4. Nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, per gli impianti con caratteristiche di processo analoghe rispetto a quelle di impianti già realizzati della stessa tipologia ed in esercizio in altro sito, l'autorizzazione alla loro costruzione e al loro esercizio non prevede una valutazione del processo, ma ne individua gli ingressi di materia prima e le uscite di prodotti e altre emissioni inquinanti per determinarne gli impatti ambientali e verificare il rispetto dei limiti di emissione. Ai fini della dimostrazione dell'analogia del processo, il richiedente presenta l'autorizzazione già acquisita dall'impianto similare, effettua le valutazioni ambientali e adotta tutte le misure impiantistiche allo scopo di ottenere un impatto ambientale nel nuovo sito equivalente a quello già autorizzato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2013-10-09;139#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo