Art. 9

Prova preselettiva

In vigore dal 29 nov 2013
1. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei periti tecnici e dei direttori tecnici, qualora le domande di partecipazione siano superiori alle mille unità per ciascun profilo professionale messo a concorso, può essere prevista una prova preselettiva per determinare i candidati da ammettere alle prove scritte. 2. La prova preselettiva, articolata in quesiti con risposta a scelta multipla, concerne le materie oggetto delle prove d'esame. I quesiti in cui si articola detta prova possono formare oggetto di un archivio informatico dell'Amministrazione. 3. La prova di cui al comma 1, può essere svolta, per gruppi predeterminati di candidati, in una o più sedi ed in giorni diversi, secondo il calendario d'esame predisposto dall'Amministrazione e può essere svolta anche mediante l'utilizzazione di videoterminali dedicati. 4. La predisposizione dei test preselettivi può essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e le relative prove possono essere gestite con l'ausilio di società specializzate. 5. Nei concorsi indicati al comma 1, è ammesso a sostenere le successive prove scritte, per ciascuno dei ruoli professionali interessati, un numero di candidati non superiore a dieci volte il numero dei rispettivi posti messi a concorso nonché, in soprannumero, coloro che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti della suddetta aliquota.
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