Art. 8
Accertamenti psico-fisici ed attitudinali
In vigore dal 29 nov 2013
1. I candidati ammessi al concorso e che abbiano superato l'eventuale prova preselettiva nei limiti di cui al comma 5 dell' devono essere sottoposti ad accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
2. In relazione alle esigenze organizzative, l'Amministrazione si riserva la facoltà di scelta se effettuare i predetti accertamenti subito dopo la prova preselettiva ovvero dopo la o le prove scritte o, anche, dopo la prova orale.
3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale, a prove strumentali di laboratorio.
4. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici nominata con decreto del Direttore generale, composta ai sensi del terzo comma dell'articolo 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, da cinque medici, di cui uno con funzioni di presidente, del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della giustizia, ovvero individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 120 del medesimo decreto legislativo n. 443/92.
5. Le prove attitudinali sono effettuate da una commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, nominata con decreto del Direttore generale, e composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente dell'Amministrazione penitenziaria e da quattro periti selettori attitudinali in possesso della specifica abilitazione professionale.
6. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria dei ruoli e della qualifica da rivestire. Le prove consistono in una serie di test, sia collettivi sia individuali, ed in un colloquio.
7. I test sono predisposti dalla commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, tenuto conto delle funzioni e dei compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira, e sono approvati con decreto del Direttore generale.
8. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 4 e 5, sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria.
9. Il giudizio espresso dalla commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ovvero dalla commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, disposta con decreto del Direttore generale.
10. I candidati sottoposti all'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento nella sede o nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso o nella successiva comunicazione.
11. Qualora il numero dei candidati superi le mille unità, le commissioni di cui ai commi 4 e 5, unico restando il presidente, possono essere integrate da un numero di componenti e da un segretario aggiunto, tale da consentirne la suddivisione in sottocommissioni.
Storico versioni
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