Art. 5
Bando di concorso
In vigore dal 29 nov 2013
1. I concorsi sono indetti con decreto del Direttore generale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel quale sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso con la ripartizione tra i vari profili professionali;
b) i requisiti per la partecipazione;
c) il numero dei posti riservati ai sensi della vigente normativa in favore di determinate categorie di concorrenti;
d) i documenti prescritti, le categorie di titoli valutabili nonché il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse;
e) le modalità ed i termini di presentazione della domanda di partecipazione e della relativa documentazione;
f) le materie oggetto delle prove d'esame;
g) il diario delle prove scritte di esame o della eventuale prova preselettiva con l'indicazione della sede o delle sedi di effettuazione e la ripartizione dei candidati tra le stesse, ovvero la data della Gazzetta Ufficiale nella quale sarà pubblicato il diario delle suddette prove. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;
h) la votazione minima da conseguire nell'eventuale prova preselettiva e nelle prove d'esame;
i) il riferimento al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
j) i titoli di riserva ovvero di preferenza o precedenza previsti dall', commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché i termini e le modalità della loro presentazione.
Storico versioni
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