Art. 1

Definizioni

In vigore dal 29 nov 2013
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante istituzione del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica; Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante l'istituzione dei ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria, emanato ai sensi dell' della legge 30 giugno 2009, n. 85; Considerato che, ai sensi dell', comma 3, del citato decreto legislativo, con appositi regolamenti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, occorre, tra l'altro, stabilire le modalità di svolgimento dei concorsi, comprese le eventuali forme di preselezione, quelle di accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame e le modalità di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; Ritenuto di dover procedere, ai fini di una organica disciplina delle anzidette materie, all'emanazione di un unico regolamento ministeriale; Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia penitenziaria maggiormente rappresentative a livello nazionale; Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2012; Acquisito il concerto del Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2013; Adotta il seguente regolamento: Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intendono: a) per Ministro, il Ministro della giustizia; b) per Amministrazione, l'Amministrazione penitenziaria; c) per Provveditorato, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria; d) per Direttore generale, il Direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; e) per Corpo, il Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395; f) per Laboratorio, il Laboratorio Centrale per la banca dati nazionale del DNA, così come istituito ai sensi dell', comma 2, della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.
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Definizioni (Art. 1 Regolamento per le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.) — Testo vigente | Portale Normativo