Capo III

Art. 18

Prova d'esame

In vigore dal 29 nov 2013
1. La prova d'esame del concorso consiste in risposte ad un questionario, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici o audiovisivi, articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale dei candidati. 2. Il questionario può essere articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, vertenti per il trenta per cento su argomenti di cultura generale, per il cinquanta per cento sulle materie di cui alla allegata tabella 1, attinenti alle mansioni del profilo professionale per il quale si concorre, per il dieci per cento sulla lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso e per il restante dieci per cento sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei. 3. Le materie di cultura generale che possono formare oggetto del questionario sono: lingua italiana; storia d'Italia a partire dal 1861; geografia fisica, politica ed economica dell'Italia; educazione civica. 4. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica. 5. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sette decimi. 6. La predisposizione del questionario può essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova può essere gestita con l'ausilio di società specializzate. 7. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. 8. La durata della prova è stabilita preventivamente dalla commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero delle domande da somministrare. 9. Il questionario da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti, viene scelto di volta in volta per estrazione.
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Prova d'esame (Art. 18 Regolamento per le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.) — Testo vigente | Portale Normativo