Art. 13
Esclusione dai concorsi
In vigore dal 29 nov 2013
1. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate e di Polizia, o destituiti dai pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
2. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualità morali e quello dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
3. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, o la prova preselettiva o le prove d'esame comporta l'esclusione dal concorso.
5. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Direttore generale.
Storico versioni
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