Capo II

Art. 16

Formazione ed approvazione della graduatoria

In vigore dal 29 nov 2013
1. Espletata la prova d'esame, la commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati. 2. Il Direttore generale, dopo avere riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto, approva la graduatoria finale sulla base della votazione riportata nella prova d'esame dai candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. 3. Sono dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che, tenuto conto dei titoli di preferenza e precedenza, si sono classificati entro il numero dei posti indicati nel bando. 4. I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori tecnici con decreto del Direttore generale. 5. Il decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero della giustizia. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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Formazione ed approvazione della graduatoria (Art. 16 Regolamento per le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.) — Testo vigente | Portale Normativo