Art. 11

Svolgimento della prova preselettiva

In vigore dal 29 nov 2013
1. Il calendario di svolgimento della prova preselettiva, nonché le sedi in cui essa avrà luogo, sono comunicate nella Gazzetta Ufficiale così come specificato nel bando di concorso. 2. La prova preselettiva è effettuata per gruppi di candidati secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, previo sorteggio della lettera iniziale del cognome, in base al calendario che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 3. La durata della prova è stabilita preventivamente dalla commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero delle domande da somministrare. 4. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficoltà della domanda tra le varie materie. 5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva di codici, di raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 6. La correzione e la valutazione degli elaborati stampati sui moduli vengono effettuati a mezzo di idonea strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.
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Svolgimento della prova preselettiva (Art. 11 Regolamento per le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.) — Testo vigente | Portale Normativo