Sez. I
Art. 4
Parametri generali
In vigore dal 22 mag 2013
1. Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) impegno profuso e pregio dell'opera prestata, anche in considerazione del tempo impiegato;
2. Il valore della prestazione è determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente decreto.
3. Il compenso è di norma liquidato, salve le ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della prestazione le percentuali variabili stabilite nella tabella A allegata, nonché utilizzando, di norma, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella.
4. In via generale, i valori medi e le percentuali degli scaglioni superiori vanno applicati sull'eccedenza rispetto allo scaglione precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2013-02-21;46#art-4