Sez. I
Art. 2
Tipologia di attività
In vigore dal 22 mag 2013
1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono individuate le seguenti attività svolte dai Consulenti del lavoro:
a) amministrazione del personale (subordinato, autonomo e parasubordinato);
b) calcolo del costo del lavoro, determinazione e calcolo del trattamento di fine rapporto;
c) ammortizzatori sociali;
d) risoluzione rapporti;
e) dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali;
f) contenzioso fiscale, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali-tributarie;
g) contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale;
h) contrattualistica;
i) consulenze tecniche di parte;
l) altre prestazioni specifiche e compensi a tempo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2013-02-21;46#art-2