Sez. I
Art. 1
Regole generali
In vigore dal 22 mag 2013
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l', comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 che prevede «nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista», appartenente alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, «è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante»;
Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»;
Acquisita l'intesa del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'articolo 25, primo comma della citata legge 11 gennaio 1979, n. 12;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 12414/2012, favorevole con osservazioni, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2012;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2013;
Adotta
il seguente regolamento:
Regole generali
1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti iscritti nell' Albo dei Consulenti del lavoro, applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente, le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.
2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, inclusa quella concordata in modo forfettario.
Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. Il provvedimento di liquidazione indica in modo distinto l'ammontare del compenso dovuto al professionista, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonché il totale onnicomprensivo di tali voci.
3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.
4. Nel caso di incarico collegiale, il compenso è unico, ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi, anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.
5. Per gli incarichi non conclusi o che siano prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all', comma 4, terzo periodo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
7. In nessun caso le soglie numeriche indicate nel presente decreto e nelle tabelle allegate per la liquidazione del compenso, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, sono vincolanti per la liquidazione stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2013-02-21;46#art-1