Sez. I

Art. 5

Maggiorazioni e riduzioni

In vigore dal 22 mag 2013
1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione nella misura massima del 100 per cento. 2. Nel caso in cui la prestazione possa essere eseguita in modo celere e non implichi la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione nella misura minima del 50 per cento.
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