Art. 4 · Parametri generali
Sez. I

Art. 4

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Parametri generali

In vigore dal 22 mag 2013
1. Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri: a) valore e natura della pratica; b) importanza, difficoltà, complessità della pratica; c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico; d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente; e) impegno profuso e pregio dell'opera prestata, anche in considerazione del tempo impiegato; 2. Il valore della prestazione è determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente decreto. 3. Il compenso è di norma liquidato, salve le ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della prestazione le percentuali variabili stabilite nella tabella A allegata, nonché utilizzando, di norma, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella. 4. In via generale, i valori medi e le percentuali degli scaglioni superiori vanno applicati sull'eccedenza rispetto allo scaglione precedente.
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