Sez. II

Art. 11

Contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale

In vigore dal 22 mag 2013
1. Il valore della prestazione per il contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale, è determinato in base alla richiesta complessiva pervenuta sulla materia del contendere, e il compenso è liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 6 della tabella A.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2013-02-21;46#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo