Sez. II
Art. 11
Contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale
In vigore dal 22 mag 2013
1. Il valore della prestazione per il contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale, è determinato in base alla richiesta complessiva pervenuta sulla materia del contendere, e il compenso è liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 6 della tabella A.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2013-02-21;46#art-11