Art. 11 · Contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale
Sez. II

Art. 11

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Contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale

In vigore dal 22 mag 2013
1. Il valore della prestazione per il contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale, è determinato in base alla richiesta complessiva pervenuta sulla materia del contendere, e il compenso è liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 6 della tabella A.
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