Sez. II

Art. 13

Contrattualistica

In vigore dal 22 mag 2013
1. Il valore della prestazione per la consulenza e assistenza in materia di obbligazioni e contratti è determinato dalla tipologia e dal valore dell'atto negoziale stabilito tra le parti, e il compenso è liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 7 della tabella A.
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