Sez. II
Art. 13
Contrattualistica
In vigore dal 22 mag 2013
1. Il valore della prestazione per la consulenza e assistenza in materia di obbligazioni e contratti è determinato dalla tipologia e dal valore dell'atto negoziale stabilito tra le parti, e il compenso è liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 7 della tabella A.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2013-02-21;46#art-13