Sez. II

Art. 15

Altre prestazioni specifiche

In vigore dal 22 mag 2013
1. Il valore della prestazione per eventuali altre prestazioni non indicate in precedenza è determinato sull'entità della prestazione stessa, e il compenso è liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 9 della tabella A. 2. In assenza di un valore della prestazione si applica il compenso a tempo liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 9 della tabella A.
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