Sez. II
Art. 15
Altre prestazioni specifiche
In vigore dal 22 mag 2013
1. Il valore della prestazione per eventuali altre prestazioni non indicate in precedenza è determinato sull'entità della prestazione stessa, e il compenso è liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 9 della tabella A.
2. In assenza di un valore della prestazione si applica il compenso a tempo liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 9 della tabella A.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2013-02-21;46#art-15