Sez. II

Art. 14

Consulenze tecniche di parte

In vigore dal 22 mag 2013
1. Il valore della prestazione per la consulenza tecnica di parte nelle controversie di lavoro, previdenziali, assicurative, di assistenza sociale, fiscali e in atti aventi natura negoziale è determinato sulle somme oggetto di controversia e, in caso di determinazione di spettanze nelle controversie di lavoro, dalla sommatoria delle retribuzioni complessivamente calcolate e il compenso è liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 8 della tabella A.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2013-02-21;46#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo