Art. 7

Sospensione o cancellazione dall'elenco

In vigore dal 6 mar 2013
1. L'accertamento da parte della Direzione generale della mancanza dei requisiti dichiarati, fatte salve le eventuali sanzioni penali per falsa dichiarazione, o della perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la cancellazione dell'associazione dall'elenco. Nel caso di carenze lievi, se l'associazione manifesta in modo concreto l'intendimento di recuperare i requisiti perduti, la Direzione generale adotta in alternativa un provvedimento di sospensione dell'iscrizione e lo revoca non appena tali requisiti sono recuperati. Se la sospensione non è revocata entro un anno dalla sua adozione la Direzione generale provvede comunque alla cancellazione dell'associazione dall'elenco. Per carenza lieve si intende le carenza temporanea e parziale di un singolo requisito, quale, la temporanea perdita di iscritti in misura tale da determinare una carenza non superiore al 5% rispetto al numero minimo prescritto, ovvero casi isolati, non rilevanti e non reiterati di connessioni di interesse con imprese, ovvero inadempienze parziali nella tenuta dell'elenco degli iscritti, ovvero limitati ritardi nella sostituzione del legale rappresentante che ha perduto i requisiti, ovvero interruzioni o riduzioni dell'attività tali da farne venir meno temporaneamente la continuità. 2. La sospensione o la cancellazione dall'elenco, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento ai fini del suo svolgimento in contraddittorio con l'associazione interessata, è adottata con decreto ministeriale e comunicata alla associazione stessa. 3. Il provvedimento di sospensione o cancellazione dall'elenco è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero.
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