Art. 6

Mantenimento dei requisiti

In vigore dal 6 mar 2013
1. Ai fini dell'aggiornamento di cui all', entro il 30 giugno di ogni anno, le associazioni iscritte nell'elenco fanno pervenire alla Direzione i seguenti documenti: a) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e sostitutive di certificazione rese dal legale rappresentante dell'associazione secondo la modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, concernenti l'aggiornamento di tutte le dichiarazioni e dei documenti presentati nell'anno precedente in fase di iscrizione o in fase di aggiornamento annuale dell'elenco, con evidenziazione del numero degli iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché di tutte le variazioni intervenute, e corredate di nuova copia autentica dello statuto e della relativa documentazione nel caso in cui siano intervenute modifiche anche in tali atti; b) copia autentica del bilancio annuale delle entrate e delle uscite dell'esercizio precedente contenente l'indicazione delle quote versate dagli associati o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, del rendiconto economico contenente anch'esso l'indicazione delle quote versate dagli associati; c) relazione sull'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente, sottoscritta dal legale rappresentante ed ogni altra documentazione atta a comprovare la continuità dell'attività. 2. Per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prodotte in sede di iscrizione o di aggiornamento annuale dell'elenco, ivi compresi gli eventuali controlli connessi all'applicazione dell', comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156, fatte salve comunque le eventuali verifiche richieste o disposte dall'autorità giudiziaria, la Direzione può effettuare accertamenti presso le sedi dell'associazione o richiedere la trasmissione di documentazione, ivi compreso l'elenco degli iscritti da cui estrarre un campione per il quale richiedere copia delle contabili dei versamenti delle quote associative o delle conferme di adesione. 3. A semplice richiesta della Direzione generale l'elenco di cui al comma 2 è depositato presso la Direzione stessa, per il tempo strettamente necessario ai controlli, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su apposito supporto digitale, sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale, a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, crittografato, ovvero consegnato e conservato in busta chiusa sigillata. Il formato digitale da utilizzare per l'elenco e la tecnica con cui lo stesso è eventualmente crittografato sono preventivamente indicate tramite pubblicazione in un'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero. 4. La decifratura dei dati contenuti negli elenchi di cui al comma 2 inviati in forma crittografata avviene utilizzando una apposita procedura formalizzata e le modalità tecniche preventivamente indicate sul sito istituzionale del Ministero. L'eventuale apertura delle buste chiuse e sigillate contenenti gli elenchi di cui al comma 2 non crittografati è regolata da una apposita procedura formalizzata. Effettuati i controlli l'elenco è restituito all'associazione.
Storico versioni

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