Art. 5

Aggiornamento elenco

In vigore dal 6 mar 2013
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Direttore generale competente, pubblicato sul sito internet istituzionale, il Ministero provvede all'aggiornamento dell'elenco previa verifica del mantenimento dei requisiti ai sensi dell'.
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