Art. 2

Tenuta dell'elenco

In vigore dal 6 mar 2013
1. L'elenco è tenuto presso il Ministero, in continuità con l'elenco istituito ai sensi dell' dell'abrogata legge 30 luglio 1998, n. 281. 2. L'elenco, pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero, è tenuto dalla Direzione generale, competente per l'iscrizione nell'elenco, per l'istruttoria delle domande e per i controlli per l'accertamento del possesso dei requisiti da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti.
Storico versioni

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