Art. 2
Tenuta dell'elenco
In vigore dal 6 mar 2013
1. L'elenco è tenuto presso il Ministero, in continuità con l'elenco istituito ai sensi dell' dell'abrogata legge 30 luglio 1998, n. 281.
2. L'elenco, pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero, è tenuto dalla Direzione generale, competente per l'iscrizione nell'elenco, per l'istruttoria delle domande e per i controlli per l'accertamento del possesso dei requisiti da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2012-12-21;260#art-2