Art. 4

Norme procedimentali

In vigore dal 6 mar 2013
1. La Direzione generale conclude l'istruttoria entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. 2. Qualora la Direzione generale richieda notizie o documenti all'associazione interessata entro 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda, il termine di cui al comma 1 è interrotto e ricomincia a decorrere per una sola volta dal momento della ricezione di quanto richiesto. Qualora l'associazione non ottemperi alla richiesta entro novanta giorni il procedimento è concluso con provvedimento di diniego dell'iscrizione. 3. Entro il termine di quindici giorni dal completamento dell'istruttoria è comunicato all'associazione interessata il provvedimento finale, adottato con decreto del Direttore generale competente, ferma restando la necessità del preavviso dell'eventuale provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 4. Il provvedimento con esito favorevole all'istanza dell'associazione è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero.
Storico versioni

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