Art. 4

Utilizzo dei veicoli

In vigore dal 27 dic 2012
1. I veicoli di cui all', comma 1, sono immatricolati in uso proprio per prestazioni di trasporto effettuate secondo quanto previsto dall', comma 1, lettera a): a) a nome dei soggetti previsti dall', comma 2, lettera a), esclusivamente per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali in materia di sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria o di protezione animale ovvero di vigilanza zoofila; b) a nome dei soggetti previsti dall', comma 2, lettera b), esclusivamente per il perseguimento dei propri scopi sociali concernenti la protezione animale o la vigilanza zoofila; c) a nome dei soggetti previsti dall', comma 2, lettera d), esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti di istituto; d) a nome dei soggetti previsti dall', comma 2, lettera e), esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti di istituto inerenti la tutela della sicurezza della circolazione stradale. 2. I veicoli di cui all', comma 1, lettera a), sono immatricolati in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente a nome dei soggetti di cui all', comma 2, lettere b) e c) esclusivamente per prestazioni di trasporto effettuate secondo quanto previsto dall', comma 1, lettera b).
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Utilizzo dei veicoli (Art. 4 Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessita'.) — Testo vigente | Portale Normativo