Art. 4
Utilizzo dei veicoli
In vigore dal 27 dic 2012
1. I veicoli di cui all', comma 1, sono immatricolati in uso proprio per prestazioni di trasporto effettuate secondo quanto previsto dall', comma 1, lettera a):
a) a nome dei soggetti previsti dall', comma 2, lettera a), esclusivamente per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali in materia di sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria o di protezione animale ovvero di vigilanza zoofila;
b) a nome dei soggetti previsti dall', comma 2, lettera b), esclusivamente per il perseguimento dei propri scopi sociali concernenti la protezione animale o la vigilanza zoofila;
c) a nome dei soggetti previsti dall', comma 2, lettera d), esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti di istituto;
d) a nome dei soggetti previsti dall', comma 2, lettera e), esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti di istituto inerenti la tutela della sicurezza della circolazione stradale.
2. I veicoli di cui all', comma 1, lettera a), sono immatricolati in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente a nome dei soggetti di cui all', comma 2, lettere b) e c) esclusivamente per prestazioni di trasporto effettuate secondo quanto previsto dall', comma 1, lettera b).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2012-10-09;217#art-4