Art. 3
Immatricolazione
In vigore dal 27 dic 2012
1. I veicoli di cui all', comma 1, sono immatricolati:
a) ai sensi dell'articolo 82 codice della strada, in uso proprio per prestazioni di trasporto senza corrispettivo e senza fini di lucro;
b) ai sensi dell'articolo 85 codice della strada, nonché dell'articolo 244 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale di esercizio.
2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, la carta di circolazione è rilasciata esclusivamente:
a) a nome di amministrazioni ed enti pubblici, competenti in materia di sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria o di protezione animale ovvero preposti alla vigilanza zoofila;
b) a nome di associazioni di volontariato operanti nel settore della protezione animale riconosciute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ed iscritte nei relativi elenchi, di ONLUS ed enti morali con finalità di protezione animale o di vigilanza zoofila riconosciute dal Ministero della salute o dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) a nome di imprese che esercitano, quale attività principale, il trasporto od il soccorso di animali;
d) a nome di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari, operanti in regime di diritto privato, per i veicoli in uso dei medici veterinari titolari, responsabili od associati, al fine dell'espletamento dei propri compiti di istituto;
e) a nome degli enti proprietari o concessionari delle autostrade.
3. I soggetti pubblici e privati individuati al comma 2 debbono disporre dei veicoli di cui all', comma 1, a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto o di acquisto con patto di riservato dominio; in tal caso la carta di circolazione è rilasciata secondo le prescrizioni contenute negli articoli 91 e 93 codice della strada. I medesimi soggetti possono altresì disporre dei predetti veicoli a titolo di comodato o di locazione senza conducente, entrambi di durata superiore a trenta giorni, con conseguente obbligo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, codice della strada, secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione. La locazione senza conducente di durata inferiore a trenta giorni è ammessa esclusivamente per la temporanea sostituzione di veicoli già in disponibilità del locatario, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:
a) guasto meccanico, furto o incendio;
b) caso fortuito o forza maggiore.
4. Il veicolo locato senza conducente è utilizzato per il medesimo uso cui è adibito il veicolo sostituito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2012-10-09;217#art-3