Art. 5
Utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme e di segnalazione visiva
In vigore dal 27 dic 2012
1. Ai sensi dell'articolo 177, comma 1, del codice della strada, l'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e i dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti dei veicoli di cui all', comma 1, lettera a), esclusivamente per l'espletamento di servizi urgenti di istituto inerenti il soccorso od il trasporto di animali, i quali debbano essere trasferiti verso strutture veterinarie autorizzate sia pubbliche che private in ragione del loro stato di necessità, così come disciplinato all', ed a condizione che il soccorso od il trasporto sia stato richiesto da parte di un medico veterinario ovvero, in caso contrario, un medico veterinario abbia successivamente accertato lo stato di necessità dell'animale soccorso o trasportato.
2. L'uso dei dispositivi di cui al comma 1 è altresì consentito:
a) ai conducenti dei veicoli di cui all', comma 1, lettera b), in disponibilità dei soggetti previsti dall', comma 2, lettera a), esclusivamente per l'espletamento di servizi urgenti di istituto inerenti la protezione animale o la vigilanza zoofila;
b) ai conducenti dei veicoli di cui all', comma 1, lettera b), in disponibilità dei soggetti previsti dall', comma 2, lettera b), a condizione che siano condotti da guardie particolari giurate, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, ed esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività di cui all' della legge 20 luglio 2004, n. 189;
c) ai conducenti dei veicoli di cui all', comma 1, lettera c), a condizione che siano impiegati per il recupero di animali, anche in stato di necessità, così come disciplinato all', che costituiscano intralcio o pericolo per la circolazione stradale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2012-10-09;217#art-5