Art. 8
Norme finali
In vigore dal 27 dic 2012
1. Le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione dei veicoli previsti all', comma 1, nonché i criteri e le modalità per la compilazione e l'aggiornamento delle relative carte di circolazione, per le finalità di cui al presente regolamento, sono stabilite dalla Direzione Generale per la Motorizzazione.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 ottobre 2012
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Passera
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2012
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 14, foglio n. 259
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2012-10-09;217#art-8