Art. 4 · Utilizzo dei veicoli

Art. 4

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Utilizzo dei veicoli

In vigore dal 27 dic 2012
1. I veicoli di cui all', comma 1, sono immatricolati in uso proprio per prestazioni di trasporto effettuate secondo quanto previsto dall', comma 1, lettera a): a) a nome dei soggetti previsti dall', comma 2, lettera a), esclusivamente per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali in materia di sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria o di protezione animale ovvero di vigilanza zoofila; b) a nome dei soggetti previsti dall', comma 2, lettera b), esclusivamente per il perseguimento dei propri scopi sociali concernenti la protezione animale o la vigilanza zoofila; c) a nome dei soggetti previsti dall', comma 2, lettera d), esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti di istituto; d) a nome dei soggetti previsti dall', comma 2, lettera e), esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti di istituto inerenti la tutela della sicurezza della circolazione stradale. 2. I veicoli di cui all', comma 1, lettera a), sono immatricolati in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente a nome dei soggetti di cui all', comma 2, lettere b) e c) esclusivamente per prestazioni di trasporto effettuate secondo quanto previsto dall', comma 1, lettera b).
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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2012-10-09;217#art-4