Capo II
Art. 8
Aggiornamento delle informazioni
In vigore dal 13 set 2012
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede tempestivamente all'aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro del tirocinio ed a pubblicarle sul proprio sito internet.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2012-06-25;146#art-8