Capo III

Art. 13

Tirocinio svolto in uno Stato membro

In vigore dal 13 set 2012
1. Il tirocinio può essere svolto interamente o parzialmente presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea. 2. Al fine del riconoscimento del tirocinio svolto ai sensi del comma 1, è necessario che il tirocinante presenti, con la stessa periodicità prevista dall', comma 4, attestazione del suo effettivo svolgimento rilasciata sia dal revisore legale o società di revisione legale che dall'Autorità competente dello Stato membro e la documentazione relativa all'assolvimento dell'obbligo formativo svolto in conformità delle disposizioni dello Stato membro ospitante. L'attestazione di cui al presente comma, se non redatta in lingua italiana, deve essere accompagnata, se del caso, da una traduzione ufficiale e deve essere legalizzata o apostillata. 3. Al termine del tirocinio il Ministero dell'economia e delle finanze esamina la documentazione esibita e può procedere all'audizione dell'interessato circa l'attività svolta prima del rilascio dell'attestazione di riconoscimento del tirocinio svolto.
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Tirocinio svolto in uno Stato membro (Art. 13 Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attivita' di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.) — Testo vigente | Portale Normativo